Le fonti
- L. 13/1989: superamento delle barriere negli edifici privati.
- DM 236/1989: prescrizioni tecniche su accessibilità, adattabilità e visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica.
- DPR 503/1996: barriere negli edifici, spazi e servizi pubblici.
- L. 104/1992, art. 24: edifici pubblici e privati aperti al pubblico.
- DPR 380/2001, artt. 77-82: riprendono la L. 13/1989 (artt. 77-81) e l'art. 24 della L. 104/1992 (art. 82).
Che cosa sono le barriere
Sono barriere architettoniche (DM 236/1989 e DPR 503/1996):
- gli ostacoli fisici fonte di disagio per la mobilità di chiunque, in particolare di chi ha capacità motoria ridotta o impedita, in forma permanente o temporanea;
- gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
- la mancanza di accorgimenti e segnalazioni per l'orientamento e il riconoscimento dei luoghi e dei pericoli, in particolare per non vedenti, ipovedenti e sordi.
I tre livelli di qualità (DM 236/1989)
- Accessibilità: il livello più alto. Consente di raggiungere l'edificio e le sue unità, entrarvi e fruirne in sicurezza e autonomia, nell'immediato.
- Visitabilità: accessibilità limitata a una parte dell'edificio. Garantisce l'accesso agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico.
- Adattabilità: possibilità di modificare lo spazio nel tempo e a costi limitati. È un'accessibilità differita.
- L'accessibilità va garantita per gli spazi esterni (basta almeno un percorso agevolmente fruibile) e per le parti comuni.
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