La vigilanza del Comune
La vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia spetta al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale (art. 27 DPR 380/2001). Non al Sindaco, non al Consiglio.
- Art. 27, c. 2: opere senza titolo su aree con vincolo di inedificabilità o destinate a opere e spazi pubblici o a edilizia residenziale pubblica: il dirigente provvede direttamente alla demolizione e al ripristino.
- Art. 27, c. 3: se accerta violazioni, ordina l'immediata sospensione dei lavori. I provvedimenti definitivi vanno adottati e notificati entro 45 giorni dall'ordine. Nei 15 giorni successivi alla notifica può seguire il sequestro del cantiere, su ordinanza del Sindaco.
- Art. 27, c. 4: se in cantiere non è esibito il permesso o manca il cartello, la polizia giudiziaria informa subito autorità giudiziaria, Regione e dirigente comunale. Il dirigente verifica entro 30 giorni.
- Art. 31, c. 7: il segretario comunale pubblica ogni mese all'albo i dati sugli abusi.
- Art. 31, c. 8: se il dirigente resta inerte per 15 giorni, interviene la Regione nei successivi 30 giorni.
Responsabili (art. 29): titolare del permesso, committente e costruttore; per la conformità al permesso anche il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori si libera se contesta la violazione e la comunica in modo motivato al dirigente. In caso di totale difformità o variazione essenziale deve anche rinunciare all'incarico. Altrimenti rischia la sospensione dall'albo da 3 mesi a 2 anni.