Ai sensi dell'art. 7, c. 1, della L. 241/1990, l'avvio del procedimento è comunicato, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità:
- A.alle sole associazioni portatrici di interessi diffusi iscritte in appositi registri tenuti dall'amministrazione
- B.ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi
- C.a tutti i cittadini residenti nel comune, mediante avviso pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'ente, senza comunicazioni personali
- D.ai soli soggetti che abbiano presentato una formale richiesta scritta di essere informati sull'avvio del procedimento
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B. ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi
Art. 7, c. 1, L. 241/1990: l'avvio è comunicato ai soggetti nei cui confronti il provvedimento produce effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi.