Ai sensi dell'art. 10, c. 3, del D.Lgs. 42/2004, le cose immobili e mobili appartenenti a soggetti diversi da quelli del c. 1 sono beni culturali se presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico:
- A.anche modesto, purché la cosa sia stata realizzata da oltre cento anni, senza necessità di alcun provvedimento
- B.attestato da una perizia giurata redatta da un tecnico abilitato e trasmessa alla soprintendenza
- C.riconosciuto da un'apposita deliberazione del consiglio comunale del luogo in cui la cosa si trova
- D.particolarmente importante, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'art. 13
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D. particolarmente importante, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'art. 13
Art. 10, c. 3, lett. a), D.Lgs. 42/2004: per i beni di soggetti privati occorre un interesse particolarmente importante e la dichiarazione ex art. 13.