Ai sensi dell'art. 2 del DM 1444/1968, sono zone territoriali omogenee "E":
- A.le parti destinate ad usi agricoli, salvo quelle in cui il frazionamento richieda insediamenti da zona C
- B.le parti del territorio destinate a impianti industriali o artigianali, anche di nuovo insediamento
- C.le parti del territorio destinate ad attrezzature e impianti pubblici di interesse generale
- D.le parti del territorio totalmente edificate, prive di valore storico, artistico o ambientale
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A. le parti destinate ad usi agricoli, salvo quelle in cui il frazionamento richieda insediamenti da zona C
Art. 2 DM 1444/1968: le zone E sono destinate ad usi agricoli.