Le tre condizioni del decreto di esproprio
Il testo unico è il DPR 327/2001. Disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, di immobili e diritti su immobili per opere pubbliche o di pubblica utilità. Vale il principio di legalità: si espropria solo nei casi previsti da leggi e regolamenti (art. 2).
Il decreto di esproprio si può emanare solo se (art. 8):
- l'opera è prevista dallo strumento urbanistico generale e sul bene c'è il vincolo preordinato all'esproprio;
- c'è la dichiarazione di pubblica utilità (DPU);
- è stata determinata l'indennità, anche solo in via provvisoria.
I soggetti: autorità espropriante (titolare del potere, che cura il procedimento), promotore (chi chiede l'esproprio), beneficiario (a cui favore si emette il decreto), espropriato (titolare del diritto).
Il vincolo preordinato all'esproprio
- Art. 9: sorge quando diventa efficace il piano urbanistico generale o la variante che prevede l'opera. Dura 5 anni. Entro questo termine va dichiarata la pubblica utilità.
- Se la DPU non arriva in tempo, il vincolo decade e si applica l'art. 9 del DPR 380/2001 (aree non pianificate). Il vincolo può essere reiterato con motivazione. La reiterazione dà diritto a un'indennità commisurata al danno effettivo (art. 39).
- Art. 10: se l'opera non è nel piano, il vincolo si appone con atti che comportano variante (conferenza di servizi, accordo di programma, intesa), dandone espressamente atto.
- Art. 11: al proprietario va l'avviso di avvio del procedimento, almeno 20 giorni prima della delibera consiliare di variante. Oltre 50 destinatari: pubblico avviso all'albo, su quotidiani e sul sito della Regione. Osservazioni entro 30 giorni.
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