La legge urbanistica (L. 1150/1942)
La legge disciplina l'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico del territorio (art. 1). La disciplina urbanistica si attua con piani regolatori territoriali, piani regolatori comunali e norme sull'attività costruttiva (art. 4).
- Piani territoriali di coordinamento (art. 5): servono a orientare o coordinare l'attività urbanistica in determinate parti del territorio.
- Piano regolatore generale (art. 7): considera la totalità del territorio comunale. Indica la rete delle principali vie di comunicazione, la divisione in zone, le aree per spazi pubblici e per edifici e opere di interesse collettivo, i vincoli nelle zone storiche, ambientali e paesistiche, le norme di attuazione.
- Formazione (artt. 8-9): il PRG è formato dal Comune e adottato dal Consiglio comunale. Il progetto si deposita in segreteria per 30 giorni consecutivi. Le osservazioni si presentano fino a 30 giorni dopo la fine del deposito.
- Approvazione (art. 10): il testo originario la affida al Ministro dei lavori pubblici. Con il trasferimento delle funzioni urbanistiche oggi provvede la Regione, secondo la legge regionale.
- Durata (art. 11): il PRG ha vigore a tempo indeterminato. I proprietari devono osservarne linee e prescrizioni di zona.
- Diverso è il vincolo preordinato all'esproprio, che dura 5 anni. La Corte costituzionale (sent. 179/1999) ha escluso la reiterazione dei vincoli scaduti senza indennizzo.
Piani attuativi e lottizzazione
- Piano particolareggiato (art. 13): attua il PRG. Indica reti stradali e dati altimetrici, masse e altezze delle costruzioni, spazi per opere pubbliche, edifici da demolire o restaurare, lotti, proprietà da espropriare.
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