Il Codice dell'ambiente
Il D.Lgs. 152/2006 è diviso in sei parti: principi (I); VAS, VIA e AIA (II); suolo e acque (III); rifiuti e bonifiche (IV); aria (V); danno ambientale (VI).
I principi (Parte prima)
- Art. 3-bis: sono i principi generali in materia ambientale, in attuazione della Costituzione e del diritto europeo. Le norme del codice si derogano, modificano o abrogano solo per dichiarazione espressa di leggi successive.
- Art. 3-ter: la tutela spetta a tutti, enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche. Principi: precauzione, azione preventiva, correzione in via prioritaria alla fonte, "chi inquina paga".
- Art. 3-quater: sviluppo sostenibile. I bisogni delle generazioni attuali non devono compromettere quelle future. Nelle scelte discrezionali della PA, ambiente e patrimonio culturale hanno prioritaria considerazione.
- Art. 3-quinquies: i principi sono le condizioni minime ed essenziali di tutela. Le Regioni possono essere più restrittive per situazioni particolari, senza arbitraria discriminazione. Lo Stato interviene secondo sussidiarietà.
- Art. 3-sexies: chiunque accede alle informazioni ambientali senza dimostrare un interesse giuridicamente rilevante.
La VAS: piani e programmi
- La valutazione ambientale strategica riguarda piani e programmi con impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale (art. 6). Obiettivo: integrare le considerazioni ambientali durante l'elaborazione, l'adozione e l'approvazione (art. 4).
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