Il Codice dei beni culturali e del paesaggio
Il D.Lgs. 42/2004 attua l'art. 9 della Costituzione. Il patrimonio culturale comprende beni culturali e beni paesaggistici (art. 2). La tutela individua i beni e ne garantisce protezione e conservazione (art. 3). La valorizzazione promuove conoscenza e fruizione (art. 6).
I beni culturali (art. 10)
- Comma 1: cose con interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico di Stato, Regioni, enti pubblici territoriali, altri enti pubblici e persone giuridiche private senza fine di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
- Comma 2: sono beni culturali di per sé le raccolte di musei, pinacoteche e gallerie pubbliche, gli archivi pubblici, le raccolte delle biblioteche pubbliche.
- Comma 3: i beni dei privati lo diventano solo con la dichiarazione dell'art. 13, se l'interesse è particolarmente importante.
- Comma 4: tra le cose tutelabili rientrano, ad esempio, ville, parchi e giardini, piazze e vie di interesse artistico o storico, siti minerari, architetture rurali.
- Comma 5: non sono soggette alla tutela le opere di autore vivente o eseguite da non oltre 70 anni.
Verifica e dichiarazione
- Art. 12: i beni pubblici dell'art. 10, c. 1, di autore non più vivente e con oltre 70 anni, sono tutelati finché non si fa la verifica. La verifica la svolgono gli organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta, e si chiude entro 90 giorni.
- Esito negativo: il bene esce dalla tutela ed è liberamente alienabile (per i beni demaniali, dopo la sdemanializzazione). Esito positivo: vale come dichiarazione ed è trascritto.
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